Abstract: questo articolo descrive il flusso operativo ed i passaggi per poter redigere ed inviare l'istanza di richiesta del contributo a fondo perduto istituito con il Decreto "Sostegni".


Data:  26 marzo 2021



Premessa


Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. 


Il contributo non spetta ai soggetti: 


- che hanno attivato la partita iva successivamente al 23/03/2021 

- che hanno cessato la partita iva prima del 23/03/2021 

- che hanno ricavi 2019 superiori a 10.000.000 di euro

- enti pubblici 

- intermediari finanziari art. 162-bis Tuir (banche/assicurazioni, holding anche industriali, ecc.)


Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (vedi decreto per ulteriori dettagli).


Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2020 sia inferiore, almeno del 30%, rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2019. 


Nota bene: Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019:

-  il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti (perdita >= 30%)

- ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA es: attivazione Marzo 2019 –> Fatturato 2019 / 9 mesi residuali.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2019 come segue:

-  60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro

-  50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; 

-  40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; 

-  30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 

20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro (importo massimo ammissibile per accedere al fondo perduto)


Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 


In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



Regole generali per le rettifiche (dopo il primo invio telematico).

Sono previste 2 ricevute + 1 comunicazione:

Dopo la prima ricevuta ”presa in carico” (o scarto) e prima della seconda di “esito”, l’AdE comunica l’accoglimento della richiesta e l’avvenuto mandato di pagamento nell’area riservata del contribuente “Fatture e corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito”. Non è stato chiarito quanto tempo intercorre tra quest’ultima comunicazione su F&C e la seconda ricevuta.

Dal momento in cui l’AdE espone, nella suddetta area del portale “Fatture e corrispettivi”, la comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento (o riconoscimento del credito d’imposta), non è più possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la “rinuncia”.



Flusso dati


1.    Modulo contabilità: recupero e memorizzazione dei dati contabili (Ricavi 2019) e Fatturato 2019/2020, stampa di controllo 

2.    Anagrafica Unica: trasferimento dati al Portale dei Servizi Bluenext (dati anagrafici, statistici, Iban (da F24), Ricavi 2019 e Fatturato medio mensile 2019/2020

3.    Portale dei Servizi Bluenext –> Area: Contributi a fondo perduto

-    Compilazione/integrazione dei dati relativi all’istanza

-    Stampa modello PDF, Stampa Impegno alla trasmissione

-    Generazione/download file delle forniture telematiche 

4.    Import ed Invio delle forniture all’Agenzia delle Entrate tramite le procedure TuttOK o Espando telematici; 



Procedura operativa


1.    Modulo contabilità: eseguire l’apposita funzione “Predisposizione dati per contributo Sostegni 2021”. 


 


La funzione in esame, propedeutica alla compilazione dell’istanza sul Portale dei Servizi,  produrrà un elaborato ove verranno esposti i dati necessari sia su base annuale che, come richiesto nell’istanza, su base media mensile.  In caso di inizio di attività >= 2019, la relativa base media mensile verrà automaticamente rideterminata così come indicato nelle istruzioni ministeriali.    

Sarà inoltre rilevato lo scostamento del fatturato 2019/2020 (Importo e %)


Al fine di determinare correttamente il valore del  Fatturato 2019/2020, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (Data documento) quindi verranno considerati tutti i documenti 2019 e 2020 al fine di rilevare la giusta competenza:


-  Fatturato 2019: verranno esclusi i documenti emessi/registrati a Gennaio 2019 con data documento 2018 ed inclusi quelli registrati a Gennaio 2020 con data documento 2019

-   Fatturato 2020: verranno esclusi i documenti emessi/registrati a Gennaio 2020 con data documento 2019 ed inclusi quelli registrati a Gennaio 2021 con data documento 2020


Vedi Allegato A per la determinazione del Fatturato 2019-2020



2.    Anagrafica Unica: eseguire la funzione “Invio dati al PdS per Sostegni 2021”;


 


Selezionare:

-    il Titolare di studio e/o il professionista associato e l’Intermediario per l’invio telematico della comunicazione.

-    Il n.ro archivio F24 (default 001) ove prelevare l’IBAN; l’informazione in esame potrà comunque essere imputata/variata dal PdS in fase di compilazione istanza.


N.B: Prima di procedere è indispensabile aver eseguito, dal modulo contabilità, l’apposita funzione: “Predisposizione dati per contributo Sostegni 2021” (p.1).


Proseguendo, verrà proposto l’elenco dei soggetti (selezionabili) con i dati essenziali e, confermando, verranno inviati al Portale dei Servizi.

 

Nota bene: Ripetendo più volte il passaggio dei dati anagrafici/contabili, se la comunicazione sul Portale dei Servizi non è “chiusa”, verrà sovrascritta. 


3.    Accedere al Portale dei Servizi dello studio: da Anagrafica Unica > Accesso al Portale dei Servizi e fare clic sulla “tile”: 


 

Accedere alla nuova gestione per verificare e/o integrare i dati trasferiti dei singoli soggetti.



Portale dei Servizi

 



Immissione/variazione dati:

 



Verificare i dati proposti, selezionare il “Tipo di accredito” e, al termine, barrare il  campo “Istanza chiusa”.


Attenzione! Tutti i controlli di validità verranno effettuati nel momento in cui viene selezionata la funzione “Salva con verifica”          



A istanza “chiusa” sarà possibile:


-    stampare il relativo modello 

-    stampare l’impegno alla trasmissione telematica

-    creare il file telematico tramite la funzione “Forniture”; in questa fase verrà automaticamente predisposto il download del file telematico

-    Riaprire (massivamente) istanze già chiuse


Funzioni disponibili:

 



Le suddette attività possono essere effettuate singolarmente o per gruppi di soggetti.


4.    Accedere a TuttOK o Espando Telematici e, tramite la funzione “Import forniture”, eseguire l’apposito import del file telematico prodotto dal PdS (Forniture);



 TuttOK ed Espando Telematici (Cloud)





Eseguire l’invio della fornitura tramite la normale funzione “Invio forniture”.




Allegato A

Determinazione valore “Fatturato” 2019-2020:


Ai fini del calcolo del fatturato, per l’accesso al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (c.d. decreto “Sostegni”), si fa riferimento alla data di effettuazione della cessione di beni o prestazione di servizi, così come avveniva per i precedenti contributi (si veda “Raffronto del fatturato 2020 e 2019 per il contributo del decreto Sostegni“ del 23 marzo 2021).


Precedenti chiarimenti hanno evidenziato come siano da considerare tutte le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni del periodo interessato, alle quali vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in tali mesi che non sono rilevanti ai fini IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2020, §2, e circ. n.22/2020, risposta 4.3).


Nella sostanza, non assumerebbe rilievo il volume d’affari realizzato annualmente dal soggetto passivo (determinato ai sensi dell’art. 20 del DPR 633/72) ma l’effettiva somma algebrica di tutte le operazioni relative alle cessioni e prestazioni effettuate nell’anno (art. 6 del DPR 633/72).


In particolare, le istruzioni alla compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, approvate con il recente provvedimento n. 77923/2021, specificano che:


- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;

- occorre tenere conto delle note di variazione ex art.26 del DPR 633/72, aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;

- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020;

- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020).


Inoltre, le istruzioni precisano che concorrono a formare l’ammontare del fatturato (sia 2019 che 2020) anche le cessioni di beni ammortizzabili.


Si tratta di una conferma dell’impostazione già adottata per il contributo a fondo perduto introdotto dal DL34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), come evidenziato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2020 (§ 2) e nella risposta a interpello n. 518/2020


Analoghe considerazioni possono essere effettuate per i passaggi interni di beni e di servizi, rispetto ai quali è emessa fattura ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, anch’essi da computare nel fatturato 2019 e 2020.






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