Nuove regole per il versamento IVA dei contribuenti forfetari (reverse charge)

Oggetto: nuove regole introdotte dal D.Lgs. 81/2025.


Principali novità

Dal 13 giugno 2025, i forfettari devono versare l’IVA su operazioni soggette a reverse charge (art. 17 DPR 633/72), compresi gli acquisti intracomunitari, su base trimestrale, ossia entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre solare.

Nota bene: non è stata abrogata la norma che prevede il versamento mensile (art. 1, comma 60, L. 190/2014). Pertanto resta valido per:

  • operazioni passive ante 13/06/2025;
  • operazioni passive extra-UE.


Calcolo liquidazione IVA

  • Dal 2025, se il soggetto è forfetario, il software permette il calcolo della liquidazione sia mensile sia trimestrale, indipendentemente dal valore impostato nel campo “Periodicità” presente in Configurazione azienda.
  • Selezionando il calcolo mensile, verranno considerate solo le operazioni con la nuova causale FTREX.
  • Selezionando il calcolo trimestrale, verranno escluse le operazioni con causale FTREX.

IMPORTANTE: per ottenere il calcolo dell'IVA relativa ad acquisti intra-UE e a reverse charge interno, impostare sempre la periodicità TRIMESTRALE in sede di calcolo e stampa della liquidazione IVA. Il calcolo della liquidazione MENSILE va comunque eseguito in presenza di altri acquisti extra-UE.


Nuova causale FTREX

È stata introdotta la nuova causale FTREX, con l’apposita barratura “Versamento IVA mensile Forfettari D.Lgs. n. 81/2025”, per gestire le registrazioni di fatture passive ricevute da fornitore extra-UE.


Tabella riassuntiva

Obblighi IVA e periodicità per tipologia di operazione
Tipo di operazioneObbligo IVAPeriodicitàRiferimento normativo
Acquisti intra-UE reg. dopo 13/06 (> € 10.000/anno)TrimestraleArt. 1, c. 58, lett. e-bis
Reverse charge (es. edilizia, logistica)TrimestraleArt. 1, c. 58, lett. e-bis
Operazioni ante 13/06/2025MensileArt. 1, c. 60
Importazioni extra-UEMensileArt. 1, c. 60


Scadenze trimestrali post-riforma

Scadenze di versamento
TrimestreScadenza
Gen–Mar16 maggio 20xx
Apr–Giu20 agosto 20xx
Lug–Set16 novembre 20xx
Ott–Dic16 febbraio 20xx+1


Codici tributo F24

Per il trasferimento dei debiti IVA in F24, indipendentemente dalla periodicità impostata in Configurazione azienda → Attività → Dati IVA Annuali, se il soggetto è “Forfetario”, a partire dal 2025, verranno sempre utilizzati i seguenti codici tributo:

Codici tributo per periodo (trimestri e mesi)
PeriodoCodice tributo
1° trimestre (Gennaio – Marzo)6031
2° trimestre (Aprile – Giugno)6032
3° trimestre (Luglio – Settembre)6033
4° trimestre (Ottobre – Dicembre)6034
Gennaio6031
Febbraio6031
Marzo6031
Aprile6032
Maggio6032
Giugno6032
Luglio6033
Agosto6033
Settembre6033
Ottobre6034
Novembre6034
Dicembre6034